“La disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è contenuta nell'art. 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della Legge 30 novembre 2017, n. 179.
Il whistleblower, ai sensi del comma 2 dell’art. 54 bis, è il dipendente pubblico ovvero il lavoratore o collaboratore di impresa fornitrice di beni e servizi e che realizza opere in favore dell'amministrazione pubblica, il quale, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente pubblico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Possono accedere alla procedura di gestione delle segnalazioni unicamente i dipendenti dell’INL (oltre ai lavoratori e collaboratori di impresa fornitrice di beni e servizi che realizzano opere in favore del medesimo INL), attraverso la presente piattaforma informatica, conforme ai requisiti di sicurezza prescritti dall’ANAC.
L’INL ha altresì approvato, con D.D. 35 del 19 ottobre 2021, apposite Linee Guida con cui regolamenta, a far data dal 1 novembre 2021, il procedimento relativo alle segnalazioni inoltrate da propri dipendenti e relative a reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni provenienti da soggetti diversi da quelli sopra indicati.”